Permessi di lavoro per lavoratori specializzati provenienti da Paesi terzi. Snellire le procedure

ShortId
18.3970
Id
20183970
Updated
28.07.2023 03:10
Language
it
Title
Permessi di lavoro per lavoratori specializzati provenienti da Paesi terzi. Snellire le procedure
AdditionalIndexing
2811;44;15
1
PriorityCouncil1
Consiglio nazionale
Texts
  • <p>E fondamentale che le imprese tecnologiche possano reclutare all'estero i ricercatori, gli ingegneri e gli informatici di cui necessitano se non li trovano nel nostro Paese. </p><p>Nel caso di cittadini di Paesi dell'UE o dell'AELS, la procedura è semplice. Ma per le persone provenienti da un cosiddetto Paese "terzo", l'impresa deve dimostrare che nessuno specialista è disponibile in Svizzera, che le qualifiche richieste sono elevate, che il salario corrisponde ai nostri standard: è imperativo non togliere il posto a uno Svizzero ed evitare il dumping salariale (LStr). </p><p>Alcune imprese incorrono in varie difficoltà sbrigando tali formalità. </p><p>Fare domanda la prima volta equivale spesso a un percorso di guerra: occorre richiedere il permesso adeguato, fornire le informazioni chiave in maniera sufficientemente dettagliata, rivolgersi alle autorità del Cantone in cui sarà creato il posto di lavoro. L'impresa novizia rischia di perdere vari mesi, a meno di rivolgersi a un esperto a pagamento.</p><p>I servizi cantonali sono talvolta a corto di personale, il che rallenta il rinnovo dei permessi: se il permesso B scade e l'impiegato deve uscire dalla Svizzera, la società deve chiedere all'ufficio cantonale della popolazione un visto di ritorno - anche se la domanda è stata presentata per tempo e pagata. E una perdita di tempo e di denaro.</p><p>Far venire collaboratori da determinati Paesi è complicato e costoso. In assenza di una rappresentanza diplomatica svizzera in Iraq, ad esempio, vari ingegneri del settore petrolifero hanno dovuto recarsi al consolato di Amman per ottenere il visto d'entrata. Ogni volta occorre finanziare il volo di andata e ritorno e fino a tre notti di albergo per tutta la famiglia. </p><p>Talvolta è difficile ottenere un permesso di visita temporaneo per la moglie e i figli dei quadri titolari di un permesso L che soggiornano in Svizzera per un anno a scopo di formazione. Il costo di tali dossier ammonta a varie migliaia di franchi all'anno senza che vi sia sempre una risposta delle autorità.</p>
  • <p>Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di disporre di procedure efficaci che permettano l'ammissione in Svizzera dei quadri e degli specialisti provenienti da Paesi terzi necessari alla nostra piazza economica e scientifica. Nel 2013 è stata svolta un'analisi approfondita sulla base della quale è stato identificato e attuato un certo numero di misure semplificative, consistenti in particolare nell'accelerare la trasmissione delle domande di permesso tra Cantoni e Confederazione o migliorare regolarmente la qualità delle istruzioni e dell'informazione in questo ambito. Sono al vaglio altre misure, in particolare l'utilizzo del portale informatico EasyGov.swiss, che permette alle imprese di presentare in via elettronica le loro domande di permesso di lavoro (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 18.3334). Al Consiglio federale preme sottolineare che in generale le procedure federali sono relativamente rapide. Secondo la legislazione in vigore, l'autorità federale competente deve prendere una decisione in linea di massima entro dieci giorni lavorativi. Rammenta che una parte del trattamento amministrativo delle domande rientra nella competenza dei Cantoni, molti dei quali hanno già adottato provvedimenti volti a velocizzare le procedure.</p><p>Quanto alle eventuali difficoltà incontrate da alcune imprese nella preparazione della prima domanda o in caso di rinnovo dei permessi, il Consiglio federale non può intervenire se i servizi cantonali interessati sono a corto di personale, come menzionato in precedenza, in quanto questa parte della procedura amministrativa rientra nella competenza cantonale. Lo stesso vale per l'applicazione delle disposizioni relative al ricongiungimento famigliare. Se una persona soggiace all'obbligo del visto e non esiste alcuna rappresentanza svizzera nel suo Paese di residenza, conformemente alle disposizioni legali la persona deve effettivamente richiedere il visto presso la rappresentanza svizzera competente situata in un altro Paese. Per le domande di visto nazionale (soggiorno superiore a tre mesi e quindi sottoposto ad autorizzazione), il richiedente non è in linea di massima tenuto a presentarsi personalmente presso la rappresentanza. L'autorità cantonale può esigere la presenza personale nei casi che ritiene giustificati.</p><p>Nel settore dei visti, il Consiglio federale provvede anche a limitare le spese e i costi procedurali per gli impiegati e i datori di lavoro nel quadro dell'applicazione delle disposizioni di Schengen.</p> Risposta del Consiglio federale.
  • <p>L'assunzione di uno specialista proveniente da un Paese "terzo" equivale talvolta a un percorso di guerra per l'impresa, anche se i responsabili dei permessi fanno del loro meglio. Le formalità possono essere complicate e generare costi notevoli. Questi disagi finiscono per intaccare l'immagine di una Svizzera che offre buone condizioni quadro alle società internazionali. </p><p>Il Consiglio federale potrebbe snellire le procedure basandosi sugli esempi seguenti?</p>
  • Permessi di lavoro per lavoratori specializzati provenienti da Paesi terzi. Snellire le procedure
State
Liquidato
Related Affairs
Drafts
  • Index
    0
    Texts
    • <p>E fondamentale che le imprese tecnologiche possano reclutare all'estero i ricercatori, gli ingegneri e gli informatici di cui necessitano se non li trovano nel nostro Paese. </p><p>Nel caso di cittadini di Paesi dell'UE o dell'AELS, la procedura è semplice. Ma per le persone provenienti da un cosiddetto Paese "terzo", l'impresa deve dimostrare che nessuno specialista è disponibile in Svizzera, che le qualifiche richieste sono elevate, che il salario corrisponde ai nostri standard: è imperativo non togliere il posto a uno Svizzero ed evitare il dumping salariale (LStr). </p><p>Alcune imprese incorrono in varie difficoltà sbrigando tali formalità. </p><p>Fare domanda la prima volta equivale spesso a un percorso di guerra: occorre richiedere il permesso adeguato, fornire le informazioni chiave in maniera sufficientemente dettagliata, rivolgersi alle autorità del Cantone in cui sarà creato il posto di lavoro. L'impresa novizia rischia di perdere vari mesi, a meno di rivolgersi a un esperto a pagamento.</p><p>I servizi cantonali sono talvolta a corto di personale, il che rallenta il rinnovo dei permessi: se il permesso B scade e l'impiegato deve uscire dalla Svizzera, la società deve chiedere all'ufficio cantonale della popolazione un visto di ritorno - anche se la domanda è stata presentata per tempo e pagata. E una perdita di tempo e di denaro.</p><p>Far venire collaboratori da determinati Paesi è complicato e costoso. In assenza di una rappresentanza diplomatica svizzera in Iraq, ad esempio, vari ingegneri del settore petrolifero hanno dovuto recarsi al consolato di Amman per ottenere il visto d'entrata. Ogni volta occorre finanziare il volo di andata e ritorno e fino a tre notti di albergo per tutta la famiglia. </p><p>Talvolta è difficile ottenere un permesso di visita temporaneo per la moglie e i figli dei quadri titolari di un permesso L che soggiornano in Svizzera per un anno a scopo di formazione. Il costo di tali dossier ammonta a varie migliaia di franchi all'anno senza che vi sia sempre una risposta delle autorità.</p>
    • <p>Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di disporre di procedure efficaci che permettano l'ammissione in Svizzera dei quadri e degli specialisti provenienti da Paesi terzi necessari alla nostra piazza economica e scientifica. Nel 2013 è stata svolta un'analisi approfondita sulla base della quale è stato identificato e attuato un certo numero di misure semplificative, consistenti in particolare nell'accelerare la trasmissione delle domande di permesso tra Cantoni e Confederazione o migliorare regolarmente la qualità delle istruzioni e dell'informazione in questo ambito. Sono al vaglio altre misure, in particolare l'utilizzo del portale informatico EasyGov.swiss, che permette alle imprese di presentare in via elettronica le loro domande di permesso di lavoro (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 18.3334). Al Consiglio federale preme sottolineare che in generale le procedure federali sono relativamente rapide. Secondo la legislazione in vigore, l'autorità federale competente deve prendere una decisione in linea di massima entro dieci giorni lavorativi. Rammenta che una parte del trattamento amministrativo delle domande rientra nella competenza dei Cantoni, molti dei quali hanno già adottato provvedimenti volti a velocizzare le procedure.</p><p>Quanto alle eventuali difficoltà incontrate da alcune imprese nella preparazione della prima domanda o in caso di rinnovo dei permessi, il Consiglio federale non può intervenire se i servizi cantonali interessati sono a corto di personale, come menzionato in precedenza, in quanto questa parte della procedura amministrativa rientra nella competenza cantonale. Lo stesso vale per l'applicazione delle disposizioni relative al ricongiungimento famigliare. Se una persona soggiace all'obbligo del visto e non esiste alcuna rappresentanza svizzera nel suo Paese di residenza, conformemente alle disposizioni legali la persona deve effettivamente richiedere il visto presso la rappresentanza svizzera competente situata in un altro Paese. Per le domande di visto nazionale (soggiorno superiore a tre mesi e quindi sottoposto ad autorizzazione), il richiedente non è in linea di massima tenuto a presentarsi personalmente presso la rappresentanza. L'autorità cantonale può esigere la presenza personale nei casi che ritiene giustificati.</p><p>Nel settore dei visti, il Consiglio federale provvede anche a limitare le spese e i costi procedurali per gli impiegati e i datori di lavoro nel quadro dell'applicazione delle disposizioni di Schengen.</p> Risposta del Consiglio federale.
    • <p>L'assunzione di uno specialista proveniente da un Paese "terzo" equivale talvolta a un percorso di guerra per l'impresa, anche se i responsabili dei permessi fanno del loro meglio. Le formalità possono essere complicate e generare costi notevoli. Questi disagi finiscono per intaccare l'immagine di una Svizzera che offre buone condizioni quadro alle società internazionali. </p><p>Il Consiglio federale potrebbe snellire le procedure basandosi sugli esempi seguenti?</p>
    • Permessi di lavoro per lavoratori specializzati provenienti da Paesi terzi. Snellire le procedure

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